Principio di non discriminazione – Cass. n. 6717/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Lavoratori a termine - Trattamento economico - Equiparazione ai lavoratori a tempo indeterminato ai quali è illegittimamente applicato un diverso c.c.n.l. - Principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Violazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE non può essere invocato per estendere ai dipendenti a termine un trattamento economico mantenuto illegittimamente ai dipendenti a tempo indeterminato, in quanto il fattore protetto dal predetto principio è la natura a termine del rapporto di lavoro, con conseguente irrilevanza della differenza di trattamento non correlata alla temporaneità del rapporto, bensì esclusivamente all'applicazione ai dipendenti a tempo indeterminato di un trattamento "contra legem". (Nella specie, relativa a un autista del trasporto pubblico comunale, la S.C. ha escluso che la comparazione potesse essere effettuata tra il trattamento economico del dipendente assunto a tempo determinato e quello riconosciuto in via di fatto ai dipendenti a tempo indeterminato, ai quali era stato illegittimamente applicato il c.c.n.l. autoferrotranvieri, anziché il c.c.n.l. del comparto regioni ed autonomie locali, poi confluito nel comparto funzioni locali).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6717 del 10/03/2021 (Rv. 660842 - 01)