Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - diritti del prestatore di lavoro - Cessione di ramo d'azienda - Prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario - Inclusione tra i lavoratori ceduti - Onere della prova - Riparto - A carico del lavoratore - Esclusione.
Nell'ipotesi di cessione di ramo di azienda, cui consegue automaticamente, ex art. 2112 c.c., la prosecuzione del rapporto col cessionario, non spetta al lavoratore la prova di essere ricompreso tra i lavoratori ceduti all'interno del ramo di azienda trasferito, bensì è onere del cedente ovvero del cessionario dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto, non essendo possibile la cessione di singoli lavoratori se non alle condizioni previste dall'art. 1406 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6078 del 04/03/2021 (Rv. 660682 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_1406