Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo – Cass. n. 6083/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Fattispecie.
In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, ai fini del riconoscimento della tutela reintegratoria, è da intendersi come chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso, a cui non possono essere equiparate né una prova meramente insufficiente, né l'ipotesi nella quale tale requisito possa semplicemente evincersi da altri elementi opinabili o non univoci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non dimostrativa della manifesta insussistenza la circostanza che l'azienda avesse fatto ricorso al lavoro straordinario, peraltro riferibile al monte ore di due soli lavoratori).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6083 del 04/03/2021 (Rv. 660962 - 01)