Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro – Cass. n. 5642/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - qualifiche - Settima categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica del 5 dicembre 2012 - Attività di alta specializzazione ed importanza - Requisiti ulteriori previsti nella medesima declaratoria per altri lavoratori - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di inquadramento professionale, la declaratoria della settima categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica del 5 dicembre 2012 si interpreta nel senso che solo i lavoratori preposti ad attività di coordinamento dei servizi o degli uffici devono possedere i requisiti della sesta declaratoria, congiunti alla notevole esperienza maturata, e non i lavoratori, pure indicati in settima, che svolgono attività di alta specializzazione ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali. Depone in tal senso non solo l'interpretazione letterale e lessicale della disposizione contrattuale, che rende evidente che la richiesta dei requisiti ulteriori concerne solo la prima tipologia dei lavoratori, stante l'utilizzo della disgiunzione "o" seguita dal pronome relativo "che" per differenziare le due figure professionali, ma anche quella logico-giuridica, perché l'essenza delle prestazioni del secondo profilo professionale sta nella ideazione e pianificazione, con caratteristiche di alta specializzazione, delle attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, per le quali non sono rilevanti le pregresse esperienze aziendali.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5642 del 02/03/2021 (Rv. 660677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_1362