Accordi aziendali – Cass. n. 3542/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - accordi aziendali - Accordi aziendali - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Recesso unilaterale orale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova per testimoni - Ammissibilità.
Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto - salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutori di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui prova può essere offerta anche per testimoni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3542 del 11/02/2021 (Rv. 660422 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2723, Cod_Proc_Civ_art_421