Retribuzione - cassa integrazione guadagni – Cass. n. 11346/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - cassa integrazione guadagni - Società partecipate a prevalente capitale pubblico - Esenzione per le imprese industriali degli enti pubblici ex art. 3 del d.l.c.p.s. n. 869 del 1947 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati.
In materia di contributi previdenziali, le società partecipate a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.l.c.p.s n. 869 del 1947, a società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, rilevando, ai fini di tale esclusione, la mera previsione statutaria che consente la partecipazione di azionariato privato, pur in presenza di una partecipazione maggioritaria, ma non totalitaria, da parte dell'ente pubblico.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11346 del 29/04/2021 (Rv. 661108 - 01)