Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) – Cass. n. 10883/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Azienda di trasporto pubblico - Personale viaggiante in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato - Richiesta di permanenza in servizio - Recedibilità "ad nutum" - Esclusione.
Nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, soggette al regime previdenziale speciale introdotto dal d.lgs. n. 414 del 1996, non può essere licenziato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 108 del 1990, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne, in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al raggiungimento di un'età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, che manifesti espressamente la volontà di permanere in servizio e di non accedere al pensionamento anticipato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10883 del 23/04/2021 (Rv. 661011 - 02)