Licenziamento individuale – forma - Per mezzo di telegramma – Cass. n. 10023/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – forma - Per mezzo di telegramma - Condizioni ex art. 2705 c.c. per l'efficacia di scrittura privata - Contestazione da parte del destinatario - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza.
L'art. 2 della l. n. 604 del 1966, modificato dall'art. 2 della l. n. 108 del 1990, esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore e tale onere di forma impone che l'atto con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta). Ne consegue che in caso di contestazione da parte del destinatario, il datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento con telegramma ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 2705 c.c. per l'equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che l'originale consegnato all'ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che in mancanza di sottoscrizione l'originale sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal mittente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10023 del 15/04/2021 (Rv. 660970 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2705