Licenziamento individuale per giustificato motivo – Cass. n. 13643/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo -Redistribuzione delle mansioni non comportante soppressione del posto - Generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile - Individuazione del dipendente da licenziare senza l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede - Manifesta insussistenza del fatto - Esclusione - Fattispecie.
In presenza di una generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile in funzione di una più efficiente redistribuzione delle mansioni non comportante la soppressione del posto, l'illegittimità del licenziamento derivante dalla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'individuazione del dipendente da licenziare non integra l'ipotesi della "manifesta insussistenza del fatto". (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui il datore aveva motivato il licenziamento con la soppressione del posto di lavoro, facendo poi riferimento, nella memoria difensiva, ad una generica esigenza di riduzione del personale - ha confermato la sentenza di merito con la quale, ritenuto il licenziamento conseguenza della predetta esigenza, era stata applicata la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13643 del 19/05/2021 (Rv. 661333 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375