Riduzione e criteri di scelta del personale – Cass. n. 12634/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale -Applicazione dei criteri ex artt. 5 e 24 della l. n. 223 del 1991 - Criterio delle esigenze tecniche e produttive - Prevalenza - Legittimità - Condizioni.
In relazione ai collocamenti in mobilità ed ai licenziamenti collettivi, il principio previsto dagli artt. 5 e 24 della l. n. 223 del 1991 - in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro - se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12634 del 12/05/2021 (Rv. 661206 - 01)