Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - ciechi, invalidi e mutilati - assunzione obbligatoria - Centralinisti non vedenti - Adibizione a mansioni diverse da quelle di assunzione - Indennità ex art. 9 della l. n. 113 del 1985 - Perdita - Esclusione - Condizioni.
Il centralinista non vedente, già assunto ai sensi della l. n. 397 del 1971 o della l. n. 113 del 1985 e che sia stato successivamente adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire l'indennità ex art. 9 della citata l. n. 113 del 1985, nel caso in cui le mansioni di destinazione possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi lavorativi connessi alla specifica disabilità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15962 del 08/06/2021 (Rv. 661516 - 01)
corte
casszione
15962
2021