Successivo accordo conciliativo tra il cedente e i lavoratori – Cass. n. 22353/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - Cessione di ramo d'azienda - Successivo accordo conciliativo tra il cedente e i lavoratori - Collegamento negoziale - Accertamento di fatto - Conseguenze - Fattispecie.
Ai fini dell'accertamento della validità della cessione di un ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'esistenza di un collegamento negoziale con un accordo conciliativo intervenuto tra il cedente e i lavoratori ceduti è oggetto di un apprezzamento di fatto, il quale si sottrae al sindacato di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie - relativa a un caso in cui la società cessionaria si era impegnata, in sede di accordi sindacali, a garantire stabilità al personale ceduto per tre anni, ma era fallita prima del decorso di tale termine -, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della cessione del ramo d'azienda, non ravvisando alcun collegamento negoziale fraudolento tra i suddetti accordi e i verbali di conciliazione con i quali i lavoratori avevano liberato la società cedente da qualsivoglia garanzia di solidarietà).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22353 del 05/08/2021 (Rv. 662112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1362