Controlli tecnologici finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti – Cass. n. 25732/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - Cd. sistemi difensivi - Controlli tecnologici finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti - Legittimità - Presupposti e condizioni - Mancanza - Conseguenze.
In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto; non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell'art. 4 st.lav. novellato, in particolare dei suoi commi 2 e 3.
Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 25732 del 22/09/2021 (Rv. 662328 - 01)