Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della l. n. 56 del 1987 - Efficacia temporale limitata - Necessità - Esclusione - Eventuale previsione di tali limiti - Conseguenze.
In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della l. n. 56 del 1987, nel consentire alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi rispetto a quelle previste dalla l. n. 230 del 1962, non impone di fissare contrattualmente dei limiti temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, ma, ove un limite sia stato previsto, la sua inosservanza determina l'illegittimità del termine apposto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30803 del 29/10/2021 (Rv. 662670 - 01)
Corte
Cassazione
30803
2021