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Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro – Cass. n. 29909/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Oneri di allegazione e prova del lavoratore - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie.

 

Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 29909 del 25/10/2021 (Rv. 662609 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

29909

2021