Immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare – Cass. n. 35664/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare - Valutazione - Ritardo per omissione da parte dei diretti superiori di tempestivo rapporto ai titolari del potere disciplinare - Giustificabilità - Esclusione - Ragioni.
Ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente, in quanto, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, il ritardo in questione, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35664 del 19/11/2021 (Rv. 662916 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119