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Repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro – Cass. n. 31419/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - immunità - sindacati (post corporativi) - libertà sindacale - repressione della condotta antisindacale - Presupposti - Attualità della condotta o dei suoi effetti - Esaurimento della singola condotta - Irrilevanza - Comportamenti successivi alla proposizione della domanda - Ammissibilità - Fattispecie.

 

In tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, la condanna di cessazione si estende a tutti i comportamenti datoriali idonei a ledere le libertà sindacali, anche se tenuti dal datore di lavoro dopo la proposizione della domanda, qualora costituiscano prosecuzione dei medesimi comportamenti dichiarati illegittimi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in sede di rinvio, aveva condannato la parte datoriale per non aver riconosciuto il diritto dei lavoratori alla fruizione di permessi nel monte ore, anche in relazione ai permessi non fruiti dalla data della domanda alla pronuncia della sentenza).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31419 del 03/11/2021 (Rv. 662712 - 01)

 

Corte

Cassazione

31419

2021