Deroghe individuate dalla contrattazione collettiva – Cass. n. 31066/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo – interpretazione - Successione di contratti - Limite massimo di 36 mesi - Deroghe individuate dalla contrattazione collettiva - Art. 85 del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di distribuzione cooperativa - Interpretazione - Fattispecie.
In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, l'art. 85 del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di distribuzione cooperativa, circa le attività sottratte alla regola del divieto di superamento di 36 mesi consecutivi, di cui all'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs n. 368 del 2001, si interpreta nel senso che sono previste due distinte ipotesi di contratti sottratti al limite dei 36 mesi - vale a dire, attività stagionali che insistono in particolari periodi dell'anno ed attività legate alla peculiarità del territorio - dovendosi ritenere che la volontà delle parti mirasse ad isolare casi in cui, per ragioni stagionali e/o territoriali si potesse giustificare una assunzione a termine neutra rispetto al limite di legge. (Nella specie, sono state ricondotte alla previsione contrattuale in deroga le assunzioni a termine stipulate d'estate per un supermercato sito nell'isola d'Elba).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31066 del 02/11/2021 (Rv. 662674 - 01)