Copie delle buste paga rilasciate al lavoratore – Cass. n. 1649/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - In genere - Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Copie delle buste paga rilasciate al lavoratore - Valore probatorio.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1649 del 19/01/2022 (Rv. 663560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2697