Limitazioni ad una determinata unità produttiva – Cass. n. 2390/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - Platea dei licenziabili - Intero complesso aziendale - Limitazioni ad una determinata unità produttiva - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, la regola generale di cui all'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale, può essere derogata se la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale è limitata agli addetti a un determinato reparto settore o sede territoriale; in tal caso il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione prevista dall'art. 4, comma 3, della legge citata, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento a unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2390 del 27/01/2022 (Rv. 663737 - 01)