Ulteriori canoni ermeneutici – Cass. n. 2173/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione - Criterio letterale - Ulteriori canoni ermeneutici - Valutazione - Fondamento - Fattispecie.
Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - pur in presenza del riferimento nell'accordo aziendale al possesso della patente C, ai fini del riconoscimento di un incentivo professionale in favore di autisti aventi un determinato livello - aveva riconosciuto il beneficio anche ai conducenti di mezzi particolarmente complessi, ma privi di detta patente, sul rilievo che il requisito in questione fosse significativo della complessità di guida del veicolo, avuto riguardo alla portata e/o alle caratteristiche tecnologiche di utilizzo dello stesso).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2173 del 25/01/2022 (Rv. 663736 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1369, Cod_Civ_art_1365, Cod_Civ_art_1367