Collocazione temporale dell'attività lavorativa svolta nel periodo di estromissione – Cass. n. 3824/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno - Art. 18, comma 4, st.lav. riformulato - Indennità risarcitoria - Calcolo - "Aliunde perceptum" o "percipiendum" - Detrazione - Collocazione temporale dell'attività lavorativa svolta nel periodo di estromissione - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze.
In base all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di "aliunde perceptum" o "percipiendum", e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3824 del 07/02/2022 (Rv. 663870 - 01)