Consapevolezza dell'esistenza di diritti determinati o determinabili – Cass. n. 9160/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - rinunzie e transazioni - ricevuta a saldo (qualificazione e valore) - Efficacia di rinuncia o transazione - Condizioni - Consapevolezza dell'esistenza di diritti determinati o determinabili - Volontà abdicativa o transattiva - Accertamento - Necessità - Attribuzione del giudice di merito - Censurabilità - Limiti.
L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione.
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9160 del 21/03/2022 (Rv. 664230 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2113