Consumazione del potere rispetto agli stessi fatti – Cass. n. 12321/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Esercizio del potere disciplinare - Consumazione del potere rispetto agli stessi fatti - Diversa configurazione giuridica - Irrilevanza - Valutazione ai fini della recidiva - Ammissibilità - Verifica sull'identità dei fatti contestati - Apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito.
In tema di procedimento disciplinare privatistico, qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva; la verifica in ordine alla identità o diversità dei fatti contestati, implica apprezzamenti di merito, concernenti l'interpretazione degli atti del procedimento disciplinare e la valutazione degli accadimenti in essi riportati, non suscettibili di riesame in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12321 del 14/04/2022 (Rv. 664347 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909