Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa – Cass. n. 11665/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Previsione elastica - Sussunzione della condotta addebitata al lavoratore - Ammissibilità - Giudizio di proporzionalità - Sovrapponibilità - Esclusione.
In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11665 del 11/04/2022 (Rv. 664468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119