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Illegittimita' del licenziamento -trasferimento da una unita' produttiva ad un'altra

Illegittimita' del licenziamento -trasferimento da una unita' produttiva ad un'altra -  comprovate ragioni tecniche,organizzative e produttive - articolo 18, primo comma, legge 300/70

Illegittimità del licenziamento - trasferimento da una unità produttiva ad un'altra -  comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive - articolo 18, primo comma, legge 300/70 (Corte di cassazione- Sezione lavoro - Sentenza 2 ottobre 2002, n. 14142)

Corte di cassazione- Sezione lavoro - Sentenza 2 ottobre 2002, n. 14142

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22 luglio 1997 al pretore di Milano, Ciro C........ ed altri qui indicati in epigrafe esponevano di aver ottenuto dalla medesima autorità giudiziaria una sentenza del 28 novembre 1996, dichiarativa dall'illegittimità del licenziamento loro intimato dalla spa Fiat auto nel dicembre 1995, e contenente l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 legge 300/70. Con provvedimento del dicembre 1996 la datrice di lavoro aveva assegnato gli attuali ricorrenti ad uno stabilimento diverso da quello di provenienza, così violando l'articolo 18 citato, con la conseguenza che essi, a differenza dei colleghi appartenenti a quest'ultimo stabilimento, erano stati collocati prima in contratto di solidarietà e poi in cassa integrazione guadagni ed avevano così subito una perdita economica.

Tanto esposto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento sia del provvedimento del dicembre 1996 sia delle collocazioni ora dette, nonché la condanna della spa Fiat auto a pagare le differenze retributive con rivalutazione ed interessi.

Costituitasi la convenuta, il pretore accoglieva la domanda con decisione del 20 dicembre 1997, confermata con sentenza del 12 novembre 1999 dal tribunale, salvo che nella parte concernente il cumulo di interessi e rivalutazione, che veniva negato sulla base dell'articolo 22, comma 36, legge 724/94.

Il collegio d'appello osservava che i lavoratori, provenienti dall'unità produttiva "enti centrali", erano stati, in sede di reintegrazione ex articolo 18 citato, assegnati alle diverse unità produttive "carrozzeria" e "meccaniche" e che tale assegnazione violava la disposizione di legge ora citata giacché questa, nel prevedere la reintegrazione del lavoratore nel luogo e nelle mansioni originarie, permetteva bensì al datore di lavoro di effettuare mutamenti ma solo per cause preesistenti all'ordine giudiziale di reintegrazione e non comprendenti l'avvenuta assegnazione di altri lavoratori ai posti già occupati dai licenziati, ciò che si era verificato nel caso di specie, con conseguente danno per gli attuali appellati.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale le società per azioni Fiat auto partecipazioni (attuale denominazione di Fiat auto spa) e Fiat auto (che si definisce successore a titolo particolare nel diritto controverso) e in via incidentale Ciro C........ ed altri.

A ciascun ricorso corrisponde un controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c.

Col primo motivo le ricorrenti principali lamentano vizi di motivazione, dati dal non avere la sentenza impugnata chiarito se, in sede di reintegrazione ex articolo 18 legge 300/70, il datore di lavoro possa assegnare il lavoratore illegittimamente licenziato a mansione diversa purché equivalente secondo la previsione dell'articolo 2103 c.c., ossia senza bisogno di giustificazione, oppure se anche tale mutamento di mansione debba essere giustificato, come il trasferimento ad altra unità produttiva, da ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Col secondo motivo esse deducono ancora il vizio di motivazione, in realtà sostenendo la violazione dell'articolo 2103 citato, per avere il tribunale escluso che tra le ragioni organizzative, giustificative dello ius variandi spettante all'imprenditore, stia l'avvenuta occupazione dei posti già spettanti ai lavoratori licenziati.

Col terzo motivo la carenza di motivazione viene ravvisata dalle ricorrenti nel non avere il giudice d'appello precisato se nella specie siasi trattato di semplice mutamento delle mansioni o di trasferimento ad altra unità produttiva.

Col quarto motivo esse, evocando l'articolo 2103 citato, sostengono che il semplice mutamento di mansioni, purché equivalenti, non deve essere giustificato dall'imprenditore.

I quattro motivi, oggetto di esame unitario perché connessi, sono privi di fondamento.

La norma da tener presente in sede di scrutinio è anzitutto l'articolo 18, primo comma, legge 300/70, secondo cui il giudice con la sentenza dichiarativa dell'inefficacia del licenziamento "ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro". L'articolo 2103 c.c. contiene due disposizioni che qui interessano: il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. "Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".

Unità produttiva è ogni articolazione autonoma dell'azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare in tutto o in parte l'attività di produzione di beni o servizi (Cassazione 5920/87; 7196/96) ossia ogni sede, stabilimento, filiale o reparto autonomo (articolo 35 legge 300/70; Cassazione 5153/92).

Sull'interpretazione delle dette norme la giurisprudenza di questa corte ha reso le seguenti affermazioni.

L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegrazione implica il ripristino della posizione del lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione in servizio deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie (Cassazione 5993/95). Il lavoratore deve così conseguire la medesima utilità, patrimoniale e non patrimoniale, di cui già fruiva dell'illegittimo licenziamento.

Spetta nondimeno al datore lo ius variandi di cui all'articolo 2103 citato.

Ne consegue la possibilità di trasferimento da una ad altra unità produttiva in presenza di sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non rientrava tuttavia la sostituzione del lavoratore licenziato con altro, sostituzione che deve ritenersi provvisoria e condizionata alla definitiva reiezione giudiziale dell'impugnativa del licenziamento, onde il sopravvenuto ordine di reintegrazione ex articolo 18 citato impone al datore, quali che siano gli impegni da lui assunti verso il sostituto, di riammettere il licenziato nello stesso posto precedentemente occupato (Cassazione 3758/87; 77/1998; 13727/00).

Per l'assegnazione a mansioni equivalenti e retribuite in almeno pari misura l'articolo 2103 citato non richiede, come s'è visto, le ragioni tecniche, organizzative e produttive, con la conseguenza che essa è frutto dell'esercizio libero dell'iniziativa economica, spettante all'imprenditore ai sensi dell'articolo 41 Cost.

Tale libertà non può però tradursi in mero arbitrio onde essa va esercitata nei limiti di legge, le cui disposizioni imperative non possono essere dall'imprenditore né violate né eluse. Le sue determinazioni in ordine alla gestione dell'impresa non sono perciò sindacabili nella loro opportunità dal giudice, il quale può verificare solo la corrispondenza allo scopo dichiarato ed il messo causale col provvedimento in concreto adottato (Cassazione 6408/93; 11634/98; 27/2001; 9310/01).

Ciò significa, quanto all'assegnazione a mansione equivalente, che non sempre sono legittimi i cosiddetti passaggi orizzontali nell'ambito della medesima categoria contrattuale. Così quando il passaggio cagioni la vanificazione della professionalità acquisita (Cassazione 1038/85; 539/88; 4561/95; 3340/96; 5162/97; 10775/97; 1615/98), oppure diminuisca l'autonomia e la discrezionalità del lavoratore o, ancora, ne pregiudichi gli sviluppi di carriera (Cassazione 6565/85; 87/1987; 10333/97) o comporti una prestazione lavorativa più pesante o rischiosa (Cassazione 5921/84).

In tutti questi esempi l'esercizio della libertà d'impresa si traduce in un'elusione dell'articolo 2103 citato, secondo cui il passaggio ad altre mansioni è lecito quando queste siano effettivamente e non solo formalmente equivalenti e non anche quando esso si risolva comunque in una perdita per il lavoratore.

Nel caso di specie il tribunale ha incensurabilmente accertato in fatto che gli attuali controricorrenti furono trasferiti da una ad altra unità produttiva (dalla "enti centrali" alla "carrozzeria" o alla "meccaniche"), che il trasferimento venne giustificato solo con la sostituzione, nei posti già occupati, dei lavoratori licenziati con altri, e che esso comportò per i licenziati il danno patrimoniale da collocazione prima in contratto di solidarietà e poi in cassa integrazione guadagni.

Nel considerare illegittimo tale trasferimento il collegio di merito si è esattamente uniformato alle massime di questa corte sopra riportate onde si rivelano non fondate le doglianze delle ricorrenti principali.

Col primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata abbia escluso il cumulo ex articolo 429 c.p.c. di interessi e rivalutazione in base articolo 22, comma 36, legge 724/94, il quale prevede, per le retribuzioni maturate dopo il 31 dicembre 1994 e spettanti a dipendenti pubblici e privati, la detrazione dell'importo degli interessi da quello spettante per svalutazione.

Il motivo è fondato poiché detta disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 459/00 limitatamente alle parole "e privati". Stante l'effetto retroattivo delle pronunce di illegittimità costituzionale e trattandosi qui di rapporti di lavoro pacificamente privati e non esauriti, ossia ancora sub iudice quando è stata pubblicata la sentenza ora citata, la decisione del tribunale di Milano deve essere cassata sul punto.

Non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto la corte, ai sensi dell'articolo 384, primo comma, c.p.c., può decidere nel merito, condannando la spa Fiat auto a pagare ai ricorrenti incidentali interessi e rivalutazione delle somme dovute.

Il fatto che il motivo del ricorso sia stato accolto per ius superveniens induce a mantenere ferma la parziale compensazione delle spese del grado di appello, già decisa dal tribunale.

Con ciò rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, concernente appunto la detta compensazione.

La statuizione pretorile sulle spese del giudizio di primo grado può parimenti rimanere ferma, mentre per questa fase di legittimità vale il criterio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, accoglie il primo motivo di quello incidentale e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Fiat auto partecipazioni spa e la Fiat auto spa in solido a pagare agli attuali ricorrenti incidentali interessi e rivalutazione ex articolo 429 c.p.c. sulle somme capitali; conferma la statuizione dei giudici di merito sulle spese e condanna le ricorrenti principali in solido a pagare le spese di questo giudizio di legittimità in euro 13,00, oltre ad euro 3.500,00 per onorario.