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Successione di contratti di somministrazione a termine – Cass. n. 13982/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - Pubblico impiego privatizzato - Successione di contratti di somministrazione a termine - Temporaneità delle esigenze - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di pubblico impiego privatizzato, la successione di contratti di somministrazione a tempo determinato è legittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e della disciplina di cui al d.lgs. n. 81 del 2015 (già d.lgs. n. 273 del 2006), quando non sia tale da eludere la natura necessariamente temporanea del lavoro tramite agenzia, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE sulla somministrazione, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha ritenuto l'illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a temine, in forza dei quali il lavoratore era stato assunto da varie agenzie di somministrazione per essere destinato a svolgere sempre le medesime mansioni in favore dell'INPDAP, come ente utilizzatore, in un arco temporale pressocché ininterrotto di sei anni).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13982 del 03/05/2022 (Rv. 664849 - 01)

 

Corte

Cassazione

13982

2022