Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Licenziamento - Violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. - Conseguenze - Nullità - Numero dei dipendenti occupati - Irrilevanza - Fondamento.
Nel sistema delineato dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatolo speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo art. 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27334 del 16/09/2022 (Rv. 665485 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110, Cod_Civ_art_1418
Corte
Cassazione
27334
2022