Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennità - di fine rapporto di lavoro - retribuzione - cassa integrazione guadagni - Cassa integrazione in deroga ex art. 2, comma 64, della l. n. 92 del 2012 - Previsione di cui all'art. 2120, comma 3, c.c. - Inclusione - Ragioni.
La Cassa integrazione in deroga, istituita dall'art. 2, comma 64, della l. n. 92 del 2012, in quanto caso di sospensione totale o parziale in cui è riconosciuta l'integrazione salariale, rientra nella previsione del terzo comma dell'art. 2120 c.c., prevedendo un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la stessa è conservata solo nei limiti di una aliquota percentuale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25838 del 01/09/2022 (Rv. 665478 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120
Corte
Cassazione
25838
2022