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Somministrazione di lavoro e contratti a termine – Cass. n. 33947/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Fonti del diritto - ordinanze - Somministrazione di lavoro e contratti a termine - O.P.C.M. - Deroghe agli istituti lavoristici - Ragioni di urgenza - Condizioni.

 

In tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine, per derogare agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003 e 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, applicabili "ratione temporis", le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l. n. 225 del 1992 (ora art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018), devono prevedere detta deroga in via espressa, sicché non è sufficiente a giustificare il ricorso alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine il mero riferimento, ivi contenuto, a generiche ragioni di urgenza, ma è sempre necessario, come previsto dalla normativa innanzi richiamata, l'indicazione nei singoli contratti delle effettive, specifiche e temporanee esigenze datoriali.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 33947 del 17/11/2022 (Rv. 666221 - 01)

 

Corte

Cassazione

33947

2022