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Pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione – Cass. n. 33550/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia - Pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione - Limiti temporali - Iniziativa del lavoratore - Tentativo di conciliazione - Rilevanza - Condizioni.

 

In caso di insolvenza del datore di lavoro, sono indennizzabili dall'INPS, quale gestore dell'apposito Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi, da computarsi a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore; infatti, sebbene tale termine annuale abbia funzione sollecitatoria, valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato pagamento delle retribuzioni, alla luce degli artt. 410 e 412 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabili, l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione rappresentava una necessaria condizione di procedibilità della successiva tutela giudiziaria in deroga al diritto di azione di cui all'art. 24 Cost., la cui durata non può andare a danno del lavoratore.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33550 del 15/11/2022 (Rv. 666212 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_410, Cod_Proc_Civ_art_412_2

 

Corte

Cassazione

33550

2022