Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell'appalto – Cass. n. 36944/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - in genere - Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell'appalto - Azione del lavoratore per il riconoscimento del diritto al passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore - Termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. c) e d) della l. n. 183 del 2010 - Inapplicabilità - Fondamento.
Nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo; tale norma presuppone, infatti, non un semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36944 del 16/12/2022 (Rv. 666203 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112