Maggiorazioni retributive per prestazioni di lavoro notturno non occasionali – Cass. n. 38172/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - orario di lavoro - lavoro notturno - Maggiorazioni retributive per prestazioni di lavoro notturno non occasionali - Inclusione nella retribuzione ordinaria globale di fatto - Conseguenze - Base di calcolo per l'indennità di anzianità e il TFR - Incidenza - Determinazione della base di calcolo degli istituti cd. indiretti - Condizioni.
Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, pertanto, mentre concorrono come tali - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della l. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, incidono sulla base di calcolo degli altri istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di ferie), per i quali la legge non impone il riferimento alla retribuzione omnicomprensiva, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva che vi faccia riferimento, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 38172 del 30/12/2022 (Rv. 666301 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2108, Cod_Civ_art_2121, Cod_Civ_art_2120