Licenziamento individuale – Cass. n. 6828/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere - Dirigente - Licenziamento - Art. 32, comma 2, l. n. 183 del 2010 - Ambito di applicabilità - Ipotesi di stretta invalidità - Applicabilità alle ipotesi di ingiustificatezza - Esclusione - Ragioni.
In tema di licenziamento dei dirigenti, l'ambito di applicabilità oggettiva dell'art. 32, comma 2, della l. n. 183 del 2010 si riferisce alle sole ipotesi di stretta invalidità ("rectius", nullità) menzionate dall'art. 18, comma 1, st. lav. come modificato dalla l. n. 92 del 2012, essendo tale opzione interpretativa maggiormente coerente con l'evoluzione normativa e con i canoni interpretativi previsti dall'art. 12 delle preleggi e, dunque, non si applica alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell'indennità supplementare.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6828 del 07/03/2023 (Rv. 666976 - 01)