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Pagamento del Fondo di garanzia presso l'INPS delle retribuzioni degli ultimi tre mesi – Cass. n. 6834/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - esecuzione forzata - inizio dell'esecuzione - Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento del Fondo di garanzia presso l'INPS delle retribuzioni degli ultimi tre mesi - Presupposto - Iniziativa giudiziale del lavoratore nel limite temporale di dodici mesi - Momento di esecutività della "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004 - Irrilevanza - Notifica del precetto - Rilevanza - Fondamento.

 

In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito; conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6834 del 07/03/2023 (Rv. 667052 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_480

 

Corte

Cassazione

6834

2023