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Ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette – Cass. n. 8406/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro - in genere - Fondo di garanzia - Ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette - Liquidazione delle somme dovute - Conversione al lordo ad opera dell'INPS - Necessità - Conseguenze - Imposte erariali - Trattenuta dell'INPS quale sostituto d'imposta - Necessità - Limiti.

 

In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell'INPS, anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e, pertanto, l'INPS, nel liquidare la propria obbligazione, deve provvedere alla conversione al lordo, per poi operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8406 del 23/03/2023 (Rv. 667145 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120

 

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Cassazione

8406

2023