Discriminazioni basate sul sesso – Cass. n. 3361/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - donne - in genere - Discriminazioni basate sul sesso - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Contenuto - Prova gravante sul datore di lavoro - Fattispecie.
In tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, che è tenuta solo a dimostrare un'ingiustificata differenza di trattamento o una posizione di particolare svantaggio, dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge, competendo poi al datore la prova dell'assenza di discriminazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto elemento neutro ai fini della discriminazione il recesso intimato al termine del periodo di apprendistato, senza valutare che la ricorrente era portatrice di un fattore di rischio, avendo condotto a termine due gravidanze durante l'apprendistato, e che tale elemento considerato congiuntamente al dato statistico - il cui esame evidenziava che tutti gli altri apprendisti, circa duecento, erano stati assunti - imponeva al datore di lavoro di provare l'assenza di discriminazione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3361 del 03/02/2023 (Rv. 666606 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729