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Obbligo di assunzione – Cass. n. 5260/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione - Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell'appalto - Artt. 4 e 5 del c.c.n.l. vigilanza, sezione servizi fiduciari - Interpretazione - Obbligo di assunzione - Limitazione all'ipotesi di avvicendamento tra imprese entrambe vincolate all'applicazione del predetto c.c.n.l. - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, gli artt. 4 e 5 del c.c.n.l. vigilanza, sezione servizi fiduciari - ove è previsto, tra l'altro, un obbligo di assunzione, a carico dell'impresa subentrante, dei lavoratori dipendenti dell'impresa uscente impiegati da almeno sei mesi nell'appalto, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso -, devono essere interpretati nel senso che l'operatività dell'obbligo di assunzione non è limitata al solo caso di avvicendamento tra imprese entrambe vincolate all'applicazione del predetto c.c.n.l., atteso che nessuna esplicita deroga è stata prevista al riguardo dalle parti negoziali, che in nessun modo hanno collegato il venir meno del predetto obbligo all'ipotesi di applicazione di un diverso contratto collettivo da parte dell'azienda uscente.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5260 del 20/02/2023 (Rv. 666937 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362

 

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Cassazione

5260

2023