Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Autoferrotranvieri - Procedimento disciplinare - Provvedimento finale - Termine di 180 giorni - Decorrenza - Individuazione.
In tema di procedimento disciplinare relativo agli autoferrontravieri, il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, del regolamento di disciplina di cui alla delibera commissariale governativa n. 182 del 1995 e 53 del r.d. n. 148 del 1931 ricollega l'avvio del procedimento disciplinare, e quindi la decorrenza del termine di 180 giorni per l'adozione del provvedimento finale, alla conoscenza da parte della Direzione aziendale o degli uffici incaricati del servizio disciplinare dei rapporti inviati dagli altri uffici della società.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27407 del 26/09/2023 (Rv. 668893 - 01)