Orario di lavoro - Guardie giurate - Contratti collettivi dei dipendenti degli istituti di vigilanza privata ratio temporis vigenti - Riposi giornalieri - Mancata fruizione - Conseguenze.
In tema di riposi giornalieri per le guardie giurate, i contratti collettivi dei dipendenti degli istituti di vigilanza privata, ratione temporis vigenti, vanno interpretati nel senso che, ove il riposo giornaliero sia fruito in misura inferiore al minimo delle undici ore consecutive, il recupero debba avvenire mediante corrispondente protrazione degli intervalli non lavorati tra una prestazione e l'altra, non essendo prevista, invece, la concessione di permessi retribuiti per un numero di ore corrispondenti a quelle di riposo giornaliero non fruite.
Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29344 del 23/10/2023 (Rv. 669083 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2107, Cod_Civ_art_2109