Indennita' - di fine rapporto di lavoro - Fondo di tesoreria I.N.P.S. - T.F.R. maturato dopo il primo gennaio 2007 - Natura giuridica - Previdenziale - Conseguenze - Cumulo di interessi e rivalutazione - Esclusione ex art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992.
Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di tesoreria INPS costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25035 del 22/08/2023 (Rv. 668765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120