(nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Fatto materiale privo di illiceità, offensività, antigiuridicità - Tutela reintegratoria attenuata ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 vigente ratione temporis - Sussistenza.
In tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30469 del 02/11/2023 (Rv. 669343 - 01)