Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31561 del 13/11/2023 (Rv. 669546 - 01)
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Soppressione del posto di lavoro - Obbligo del repêchage - Riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva - Valutazione giudiziale - Necessità - Finalità - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro, ai fini della verifica circa l'assolvimento dell'obbligo di repêchage gravante sul datore, il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce un elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore medesimo e avuto riguardo alla specifica formazione e all'intera esperienza professionale del dipendente - di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale la domanda di impugnativa di licenziamento intimato ad una lavoratrice, a seguito della soppressione del posto di cassiera fissa, era stata rigettata sul mero rilievo, da un lato, che la lavoratrice medesima non avesse mai svolto mansioni - le uniche rimaste dopo la riorganizzazione aziendale - di addetta al bancone o ai tavoli, e, dall'altro, che successive assunzioni avevano interessato esclusivamente lavoratori adibiti a mansioni di cameriere, aiuto cuoco e lavapiatti).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31561 del 13/11/2023 (Rv. 669546 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103