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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024 (Rv. 670039-01)

Costituzione del rapporto - Lavori socialmente utili e lavori per pubblica utilità - Qualificazione normativa del rapporto - Modalità concrete di svolgimento - Subordinazione - Indici - Conseguenze - Diritto alla retribuzione in base all'art. 2126 c.c. - Sussistenza.

In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024 (Rv. 670039-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126