Costituzione del rapporto - Lavori socialmente utili e lavori per pubblica utilità - Qualificazione normativa del rapporto - Modalità concrete di svolgimento - Subordinazione - Indici - Conseguenze - Diritto alla retribuzione in base all'art. 2126 c.c. - Sussistenza.
In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024 (Rv. 670039-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126