Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4390 del 19/02/2024 (Rv. 670152-01)
Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - comandi e distacchi - impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - svolgimento - Personale in posizione di comando o distacco - Retribuzione accessoria - Spettanza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione anche al personale in posizione di comando o distacco di voci di salario accessorio trova la sua disciplina nella contrattazione collettiva propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro originario non viene meno, né muta, per effetto del distacco o del comando, la sua regolamentazione a livello legale e contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che ad un dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competesse l'indennità cd. di presidenza, voce del salario accessorio, in quanto l'art. 57 del c.c.n.l. P.C.M. del 17.5.2004 dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4390 del 19/02/2024 (Rv. 670152-01)