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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024 (Rv. 670128-01)

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Mobbing e straining - Nozione - Riconducibilità all'art. 2087 c.c. - Elemento psicologico e qualificazione della condotta - Rilevanza ai fini del quantum - Fattispecie.

La nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro; pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024 (Rv. 670128-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087