Permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Lavoro - Permesso di soggiorno per motivi di lavoro - Extracomunitario - Presenza nel territorio di origine Espulsione dal territorio (Cassazione Sentenza n. 13054 del 9 settembre 2002)
Corte Suprema di Cassazione - Giurisprudenza Civile e Penale - Sentenza Sezione I Civile n. 13054 del 9 settembre 2002
(Sezione Prima Civile - Presidente G. Olla - Relatore A. Criscuolo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dell'11.11.2000 il Prefetto di Pistoia disponeva l'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13
comma 2 lett. a) e b) del D.L.vo n.286/98, di M. I. C., cittadino rumeno, il quale proponeva ricorso avanti al
Tribunale di Pistoia che con provvedimento del 29-30.11.2000 lo rigettava.
Riteneva in primo luogo manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 13 del D.L.vo n.286/98
sollevate dal difensore con riferimento agli artt. 13, 24 e 35 della Costituzione, rilevando:
- in relazione alla possibilità da parte dell'autorità di P.S. di disporre l'espulsione con accompagnamento coattivo, che la
questione è mal posta in quanto si tratta non tanto di libertà personale ma di libertà di circolazione tutelata dall'art. 16
Cost. e che comunque l'art. 13 Cost. prevede una deroga alla riserva giurisdizionale in "casi di necessità ed urgenza
previsti dalla legge";
- in relazione al termine di cinque giorni previsto per il ricorso, che ciò attiene ad una scelta discrezionale del legislatore giustificata dall'interesse pubblico e che comunque detto termine, decorrendo dal momento in cui il provvedimento viene portato a conoscenza dell'interessato, permette l'esercizio del diritto di difesa;
- in relazione alla mancata considerazione delle ragioni cui è legata la presenza nel territorio dello Stato dello straniero extracomunitario, che la normativa in materia di immigrazione prevede una serie di istituti che consentono la possibilità di assunzione ed una diversa durata dei permessi di soggiorno collegata al tipo di attività esercitata.
Nel merito affermava la legittimità del decreto di espulsione, precisando che, pur dovendosi escludere l'ipotesi di ingresso
nel territorio dello Stato con sottrazione ai controlli di frontiera, era da ravvisare quella della mancata adozione della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno di cui lo straniero era munito per pochi giorni. Dopo aver richiamato la normativa prevista per l'assunzione degli operai stranieri (art. 22 D.L.vo n.286/98), rilevava infatti il Tribunale che il ricorrente era entrato in Italia in data 23.9.2000 con visto di soggiorno fino al 30.9.2000 senza presentare alla scadenza alcuna ulteriore richiesta, che non era stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione al lavoro fino alla data del 17.11.2000 e che il contratto di
lavoro allegato alla richiesta successivamente avanzata non riportava alcuna data.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione M.
I. C., deducendo quattro motivi di censura.
Il Ministero dell'Interno depositava atto di costituzione e successivamente anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso M. I. C. deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 13 del D.L.vo n.286/98 in ordine alla possibilità concessa all'Autorità di P.S. di disporre l'espulsione, prevedendo al riguardo la norma costituzionale (art. 13) solo provvedimenti di carattere provvisorio in casi eccezionali di necessità ed urgenza.
La questione di costituzionalità proposta con il presente motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondata.
Nell'ipotesi in esame il provvedimento di espulsione dello straniero è stato disposto dal Prefetto senza l'adozione delle misure dell'accompagnamento alla frontiera e del trattenimento presso il Centro di Permanenza.
Esulando una misura di carattere restrittivo o coercitivo, nella quale invece rientrano certamente quelle testé
menzionate, il provvedimento deve ritenersi quindi estraneo all'ambito delle restrizioni alla libertà personale garantita
dal richiamato art. 13 Cost., ma riconducibile in quello ben diverso della libertà di circolazione, come del resto è
desumibile anche dalla motivazione della sentenza n.105/01 della Corte Costituzionale che, oltre tutto, anche con
riferimento a provvedimenti di espulsione accompagnati da dette misure coercitive, ha dichiarato la piena legittimità
della prevista disciplina.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che il termine di cinque giorni previsto
per l'impugnazione del decreto di espulsione pregiudica per la sua brevità l'esercizio del diritto di difesa in violazione
dell'art. 24 Cost..
La questione costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza sia perché, risultando rispettato il termine di
cinque giorni per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione, la sua asserita brevità non ha
impedito l'esercizio dei diritto di difesa e sia perché il richiamo alla possibilità di una più efficace difesa in
presenza di un termine più lungo è quanto mai generico, non essendo stato precisato, al di là di un mero riferimento
all'ignoranza della lingua, quale attività difensiva non sarebbe stata esercitata o svolta adeguatamente per la brevità
del termine.
In tal modo si è del resto già espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n.161/00 in cui, nell'affermare la legittimità di tale termine, ha sottolineato altresì la particolare speditezza da cui è caratterizzato il procedimento.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione, deducendo che il Tribunale si sia limitato ad affermare che "l'assunto non è condivisibile" in ordine allo specifico rilievo circa l'assoluto difetto di motivazione del
decreto di espulsione.
La censura è infondata.
Sul punto il Tribunale ha dato atto che il decreto di espulsione è adeguatamente motivato in quanto risultano indicate lg ragioni che avevano determinato l'espulsione, costituite nella mancata richiesta, sostanzialmente, del permesso di soggiorno dopo l'ingresso in Italia con un visto del 23.9.2000 scaduto il giorno 30.9.2000.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il decreto del Tribunale deve pertanto ritenersi sufficientemente motivato al
riguardo, richiamando le ragioni per le quali il Prefetto ha disposto l'espulsione e ritenendole idonee a legittimarla.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione, per mancanza dei richiesti presupposti, del D.L.vo n.286/98.
Deduce la irragionevolezza della norma che prevede la presenza nel territorio di origine del cittadino non comunitario che
intenda ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, pur non potendo la sua finalità essere quella di
limitare la possibilità di lavoro ma di regolamentare il flusso migratorio. Sostiene che nel caso in esame erano
presenti i presupposti oggettivi richiesti, non vi erano problemi di ordine pubblico da tutelare e non poteva
considerarsi decisiva la sua presenza nel territorio dello Stato prima del rilascio del permesso di soggiorno, anche in
considerazione della necessità di perfezionare la pratica.
Il motivo di ricorso, così come prospettato, è inammissibile, non potendosi in questa sede sostenere la irragionevolezza
della norma senza poi dedurre le debite conclusioni sul piano della legittimità costituzionale.
Il ricorrente non censura infatti l'interpretazione data alla norma dal Tribunale, che espressamente ritiene anzi corretta,
ma ne rileva l'incongruenza in relazione alla finalità da essa perseguite, senza però indicare, come avrebbe dovuto, le
ragioni giuridiche dì tale incongruenza ed i parametri costituzionali che sarebbero stati violati.
Del pari inammissibile è poi la censura laddove, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, si sostiene che ricorrevano i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno, esulando una tale indagine, motivatamente operata dal giudice di merito, dal sindacato di questa Corte.
Né perché si instauri un rapporto di lavoro che abbia rilievo ai fini in esame, potrebbe "superarsi", come invece sostiene il ricorrente, la prevista necessità che lo straniero non sia presente in Italia primi della definizione del relativo procedimento disciplinato dalla stessa legge.
A parte l'irrilevanza della circostanza in assenza degli altri elementi richiesti (domanda di autorizzazione da parte del datore di lavoro, precedente stipulazione del contratto di lavoro), non v'è dubbio che la preventiva osservanza delle altre formalità richieste dall'art. 22 del D.L.vo 286/98 in esame per legittimare in tal caso l'ingresso nello Stato deve essere inquadrata nell'ambito delle garanzie richieste sulla serietà delle ragioni dedotte.
Il ricorso deve essere pertanto nel complesso rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, risultando depositato unicamente un atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all'udienza da parte del Ministero dell'Interno, da considerarsi peraltro estraneo al rapporto in esame in cui la legittimazione compete al Prefetto che ha emesso il provvedimento di espulsione impugnato.
per quesi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Ultima modifica: 23/09/2002