Determinazione - scatti di anzianità - provvigione - Conciliazione in sede sindacale ex art. 411, comma 3, c.p.c. - Conclusione presso la sede aziendale - Esclusione - Ragioni.
La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10065 del 15/04/2024 (Rv. 670870-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2113, Cod_Proc_Civ_art_185, Cod_Proc_Civ_art_410, Cod_Proc_Civ_art_411, Cod_Proc_Civ_art_412_3, Cod_Proc_Civ_art_412_4, Cod_Proc_Civ_art_420