Presunzione relativa di licenziamento per causa di matrimonio ex art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198 del 2006 - Licenziamento collettivo - Applicabilità - Eccezioni al divieto di recesso datoriale - Tassatività - Conseguenze.
La presunzione relativa di collegamento fra licenziamento e matrimonio di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198 del 2006 opera anche in caso di licenziamento collettivo, ferme restando le eccezioni al divieto di licenziamento a causa di matrimonio di cui al comma 5 della medesima norma, ipotesi di stretta interpretazione, insuscettibili di interpretazione estensiva ed analogica, sicché non può ricondursi alla nozione di cessazione dell'attività aziendale, quale eccezione al divieto di licenziamento a causa di matrimonio, quella di cessazione di un solo reparto, per quanto autonomo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10286 del 16/04/2024 (Rv. 671196-01)