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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14307 del 22/05/2024 (Rv. 671209-01)

Diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - Inidoneità fisica sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni - Giustificazione del licenziamento - Violazione dell’obbligo di "accomodamenti ragionevoli" sancito dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003 - Natura discriminatoria del licenziamento - Discriminazione diretta - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di tutela applicabile.

Il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni - se intimato in violazione dell'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori - realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, st.lav.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14307 del 22/05/2024 (Rv. 671209-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697